Diritto alla Disconnessione

secondo la legge 81/2017 «nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».   
L’azienda, pertanto, dovrà garantire tali presupposti, tenendo ben presente il limite della durata massima dell’orario settimanale o della prestazione giornaliera, previste dalla legge (48 ore settimanali) e dal CCNL, il cui rispetto, insieme a quello (connesso) dei riposi giornalieri (11 ore consecutive) e settimanale (24 ore ogni sette giorni), va richiamato nell'accordo. 
Sarà, quindi, necessario stabilire nell'accordo il diritto/dovere del lavoratore a disconnettersi per determinati periodi di tempo, normalmente coincidenti con il riposo giornaliero e settimanale, le festività e le ferie.
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