Diagnosi energetica: nuovi obblighi e nuove sanzioni per le imprese

Blog

Articolo scritto da Elisabetta Bracci - 15.09.2020

dfoto di varie banconote con sopra appoggiata la scritta "TAXES"
No efficienza, no party: nuove sanzioni dal MISE ed ENEA
il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 73 [che modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102] introduce nuove sanzioni Come si evidenzia al punto 15 del Decreto, il MISE ed ENEA hanno attivato un regime sanzionatorio rivolto alle aziende soggette all’obbligo della diagnosi energetica [in base al vecchio D. Lgs 102/2014] in caso di 
  • diagnosi energetiche tardive
  • mancate misurazioni 
  • mancata esecuzione di almeno un intervento di efficienza energetica
Questo per sottolineare quanto sia importante provvedere al più presto all’esecuzione della diagnosi, in quanto è evidente, da parte degli organismi preposti,  l’intenzione di stringere le maglie di controllo e verifica sugli audit energetici. La stretta è dovuta principalmente ad un obiettivo del tutto condivisibile, forse la modalità punitiva non è delle migliori. Gli obiettivi sono infatti:
  1.  ridurre entro il 2020 (calcolando a partire dal 2010) di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi di energia primaria (pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale) 
  2.  vincolo del contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030, che viene notificato alla Commissione Europea attraverso il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) 
di seguito un estratto del D.Lgs che trovate in versione integrale a questo LINK

[...] Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000

[...] Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000


  Foto di Karolina Grabowska da Pexels 

Elisabetta Bracci

Foto di Elisabetta Bracci, Founder di JUMP Facility.
Lettrice seriale appassionata di filosofia del digitale e nuove tecnologie. Mi piace rendere smart i servizi e gli edifici, creando contaminazioni tra mondo fisico e digitale. Lavoro su idee innovative in giro per l'Italia e le condivido a convegni ed eventi, perché progettare e raccontare un futuro human-centered con gli attori della trasformazione digitale è il primo passo per crearlo.
Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su eventi, contenuti e trend di mercato.