Smart working e Sicurezza: come dobbiamo comportarci?

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Articolo scritto da Elisabetta Bracci - 11.05.2020

foto in bianco e nero di Davide Mazzotti che sorride: è rasato e porta gli ochiali
La parola all’esperto – Davide Mazzotti
Ci avviciniamo ad un momento storico in cui sempre più persone lavoreranno da casa per svariati mesi. Quali sono le implicazioni normative dal punto di vista della salute e sicurezza dei lavoratori? 
Ne parliamo con Davide Mazzotti, RSPP e socio di Geode Servizi, che da vent’anni si occupa di Salute e Sicurezza dei lavoratori per aziende di vari settori merceologici, spaziando dall’alimentare al metalmeccanico, dagli esercizi commerciali alla sanità. 


Qual è la legge di riferimento per la sicurezza in smart working? 
La norma è sempre il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008). In particolare, possiamo fare riferimento all'articolo 3, comma 10, in cui si legge che a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Permangono quindi gli obblighi di valutazione dei rischi specifici, di informazione e formazione e di sorveglianza sanitaria.

Va inoltre aggiunto che all'art. 22 della Legge n. 81/2017 (legge che regolamenta il lavoro agile) troviamo:
  1. Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza  del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa  scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i  rischi  specifici connessi alla particolare modalità di  esecuzione  del  rapporto  di lavoro. 

  2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione delle  misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro  per  fronteggiare  i rischi connessi  all'esecuzione  della  prestazione  all'esterno  dei  locali aziendali

A quale tipo di lavoratori si applica questa norma? Ci sono restrizioni?
Questa norma si applica a tutti i lavoratori, anche se solitamente i lavoratori su cui è applicabile concretamente un regime di smart working hanno un lavoro impiegatizio da “videoterminalisti”, ovvero passano più di 20 ore settimanali al videoterminale. Diciamo che possiamo considerare le 20 ore/settimana a videoterminale come uno spartiacque: 
Da 0 a 20 ore/settimana a videoterminale, è obbligatorio: 
  • Effettuare la valutazione dei rischi 
  • Assicurare un ambiente ergonomico al lavoratore 
Oltre le 20 ore/ settimana a videoterminale, in aggiunta ai due punti sora citati, vanno applicati i seguenti punti: 
  • assoggettare il lavoratore alla visita medica 
  • fornire al lavoratore ulteriori informazioni per prevenire i disturbi oculari e muscoloscheletrici tipici del videoterminalista 
  • fornire, nel caso di utilizzo di computer portatili di tastiera, mouse e monitor separati. 

Come possiamo riassumere gli obblighi del datore di lavoro? 
Una volta che il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono il numero di ore a videoterminale per settimana, il datore di lavoro si impegna a fornire: 
1.      procedure comportamentali: regole aziendali condivise in cui è riportato come svolgere il lavoro in maniera ergonomica e come attrezzare la propria scrivania 
2.      mezzi per poter adeguare il proprio lavoro in un ambiente a norma. Sopra alle 20 ore/settimana, dovrà fornire oltre al portatile anche un monitor, una tastiera ed un mouse 
3.      assicurare la sorveglianza sanitaria mantenendo le visite mediche periodiche per lavoratori che effettuano più di 20 ore/settimana di lavoro al VDT 
Ricordiamo che le persone non sono tenute ad avere sistemi di connessione propri, quindi il datore di lavoro dovrà fornire, oltre ai device tecnologici, anche i mezzi di connessione necessari allo svolgimento del lavoro 

Ergonomia e rischi per la salute: come comportarsi? 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per salute e sicurezza del lavoratore ovunque egli/ella svolga il suo lavoro. Significa che se è in ufficio o da clienti, deve valutare il rischio derivante dagli ambienti di lavoro frequentati, , ma se il lavoratore è presso la propria abitazione non si può certo mandare un controllo dell’RSPP per valutare i pericoli presenti!. 
Quindi il datore di lavoro può solo fornire i corretti device tecnologici e formare e informare il lavoratore affinché possa adibire il suo ambiente di lavoro adempiendo alle procedure aziendali ed alle norme vigenti 
Per quanto concerne la postazione di lavoro, sicuramente l’altezza del tavolo e la sedia usata dal lavoratore sono un punto di attenzione: secondo la norma il datore di lavoro deve fornire una postazione di lavoro ergonomica, quindi non si esclude che il Datore di lavoro debba intervenire anche nel  caso di postazione di lavoro “casalinga” se e quando necessario. 
Ricordiamoci che il datore di lavoro potrebbe chiedere al lavoratore le evidenze dell’ambiente “a norma” compresa la valutazione dell’impianto elettrico o della conformità dei mobili d’ufficio. Non può andare a verificarlo, ma gli può comunque chiedere evidenza  , così da essere sicuro che il lavoratore stia lavorando in un ambiente consono e conforme alle normative in tema di salute e sicurezza. 

Quali sono gli obblighi del lavoratore? 
Anche per il lavoratore vale quanto previsto dal Testo Unico, ovvero deve prendersi cura della propria salute e sicurezza in base a quanto appreso nella formazione (erogata dal datore di lavoro)  e a quanto indicato nelle procedure redatte e consegnate sempre a cura del datore di lavoro. Ad esempio, la tempistica di lavoro al VDT e di pausa (ogni 120 minuti, 15 min di attività diversa) dovrà essere esplicitata dal datore di lavor che però, in occasione del lavoro agile, non riuscirà a vigilare sul corretta comportamento del lavoratore. Nella procedura e quindi nella formazione, il datore di lavoro comunica e sponsorizza i comportamenti da adottare, sta poi al lavoratore la responsabilità di farlo. Responsabilità del datore di lavoro è quindi redigere e conseganre al lavoratore una procedura per lavorare in sicurezza e la responsabilità del lavoratore sarà rispettarla. 

Che succede se il lavoratore si fa male a casa sua in orario di lavoro?
Questa casistica è per noi materia poco esplorata perché non ci sono casi e quindi dovremo attendere eventuali prime decisioni di INAIL in merito a riconoscimento o meno di infortuni oppure a sentenze. Consideriamo comunque che l’indice infortunistico per un videoterminalista è, fortunatamente, molto basso, in ufficio come a casa propria, quindi a mio avviso ci saranno problemi molto limitati in questo ambito. 
In ogni caso, come succede anche in azienda, è INAIL che in base al tipo di infortunio può decidere di effettuare o meno un indagine al fine del riconoscimento. E’ chiaro che in assenza di testimoni e nella veridicità delle dichiarazioni del lavoratore i fatti dovranno essere ben documentati e fatti ricadere sul mezzo di lavoro più che sull’ambiente di lavoro. 
Cosa diversa sarà quella legata alle malattie professionali: in questo caso, dipendendo in parte anche dall’ergonomia delle attrezzature utilizzate nonché degli spazi e dei mobili utilizzati, una parte di responsabilità rimarrà al Datore di lavoro. 

Elisabetta Bracci

Foto di Elisabetta Bracci, Founder di JUMP Facility.
Lettrice seriale appassionata di filosofia del digitale e nuove tecnologie. Mi piace rendere smart i servizi e gli edifici, creando contaminazioni tra mondo fisico e digitale. Lavoro su idee innovative in giro per l'Italia e le condivido a convegni ed eventi, perché progettare e raccontare un futuro human-centered con gli attori della trasformazione digitale è il primo passo per crearlo.
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